La notifica di atti giudiziari in materia civile e commerciale tra
Italia e Repubblica Popolare Cinese è regolata dal Trattato bilaterale del 20.05.1991 per l'assistenza giudiziaria in materia civile (link al
testo) e dalla Convenzione multilaterale dell’Aja del 15.11.1965
relativa alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale.
Le notifiche possono essere effettuate esclusivamente seguendo le
procedure e i modelli indicati, alternativamente, dal Trattato bilaterale o dalla Convenzione dell’Aja. Le autorità cinesi considerano non ricevibili notifiche inviate utilizzando solo
parzialmente le procedure indicate dal Trattato bilaterale o dalla Convenzione dell’Aja.
In particolare, si segnala che qualora la notifica di un atto
giudiziario è effettuata seguendo le procedure e i modelli previsti dalla Convenzione dell’Aja del 1965, essa dovrà essere inviata in lingua italiana con traduzione esclusivamente in
lingua cinese.
Qualora invece si intenda utilizzare la procedura stabilita dal
Trattato bilaterale di assistenza giudiziaria del 1991, l’atto di notifica dovrà essere inviato in lingua italiana, corredato di traduzione in lingua cinese o, alternativamente, in
lingua inglese o in lingua francese.
Le traduzioni degli atti italiani in lingua cinese, inglese o
francese dovranno essere accurate, pena la non ricevibilità da parte delle autorità giudiziarie cinesi.
Parimenti, l’indirizzo del destinatario della notifica deve essere
indicato accuratamente e includere indirizzo completo di numero civico, palazzina, interno dell’appartamento e codice postale.
Con riferimento alla Convenzione dell’Aja, si rammenta inoltre che
avendo la Repubblica Popolare Cinese posto riserva all’art. 10 della Convenzione, le autorità cinesi consentendo quale unica procedura di notifica l’invio degli atti attraverso il Ministero della
Giustizia della R.P.C., escludendo dunque la possibilità di invio diretto agli interessati a mezzo posta.
Si informa, infine, che la procedura di notifica di atti giudiziari
nella Repubblica Popolare Cinese può richiedere, a seconda della complessità dell’atto, periodi lunghi fino a due anni. I passaggi formalmente seguiti dalle autorità cinesi sono: ricezione
dell’atto da parte del Ministero di Giustizia (con sommario esame formale della domanda), trasmissione alla Corte Suprema (che procede a valutare eventuali impedimenti di ordine sostanziale alla
notificazione dell’atto), trasmissione alla Alta Corte di livello provinciale, trasmissione al Tribunale competente di livello municipale, trasmissione al Tribunale Locale che notifica
formalmente l’atto. L’atto una volta notificato seguirà poi il medesimo percorso a ritroso.