Il Giudice di Pace di Belluno, con la sentenza n. 134/2021 del 11.05.2021 ha ritenuto l’ente gestore della strada e la ditta cui era stato affidato per contratto il servizio di manutenzione della stessa, al risarcimento del danno causato ad un camper che aveva riportato danni nell’attraversamento di una enorme pozza d’acqua causata dallo scioglimento della neve e del ghiaccio, pozza che occupava gran parte della carreggiata e si era formata a causa dell’occlusione degli scarichi del viadotto.
Tale incuria non può farsi rientrare nel concetto di caso fortuito, perché perfettamente prevedibile ed evitabile allorquando sia l’ente gestore che la ditta appaltatrice del servizio abbiano avuto contezza dell’insidia e non abbiano fatto nulla per ovviare al pericolo.
Lo studio ha assistito il proprietario del camper che ha ottenuto l’integrale risarcimento del danno al mezzo oltre al pagamento delle spese legali.