TRASFERIMENTO IMMOBILIARE IN SEDE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E AZIONE REVOCATORIA

A cura dell’Avv. Stefano Sartore 

 

Capita spesso che tra le strategie adottate da un debitore che voglia sottrarsi ai propri obblighi di pagamento vi sia quella di “simulare” una separazione con previsione, tra le condizioni per la medesima, di cessione di uno o più immobili o di una quota di essi all’altro coniuge (più frequentemente dal marito alla moglie): trattandosi di operazione conclusa avanti il Tribunale in un contesto di conflitto familiare e risolutivo dello stesso, è assai diffusa la convinzione che tale atto sia completamente “blindato” e possa reggere a qualsiasi prova di forza da parte dei creditori.

 

Proprio così non è.

 

Lo spunto viene offerto dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1078 del 28.02.2018 della IV^ Sezione Civile che nel confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Busto Arsizio, statuisce un principio molto chiaro: sono revocabili e quindi inefficaci nei confronti dei terzi tutti quei trasferimenti che, pur avvenuti nel contesto di una procedura di separazione consensuale, sono idonei a ledere le ragioni dei creditori.

 

Tali trasferimenti, infatti, pur se sfuggono ai canoni tipici della “donazione” e della “vendita”, hanno una loro tipicità che deve valutarsi di volta in volta, a seconda delle circostanze in cui vengono posti in essere: l’esistenza di debiti, il rapporto coniugale, l’assenza del prezzo, le clausole di stile del tipo “la cessione rientra nella regolamentazione patrimoniale tra coniugi” non sono sufficienti a rendere inattaccabile l’atto di trasferimento immobiliare che, pertanto, può essere revocato e quindi dichiarato inefficace, consentendo al creditore di aggredire quei beni, proprio con il trasferimento, si intendeva “proteggere”.