Poste italiane dovranno liquidare maggiori interessi secondo l’originaria stampigliatura del titolo.
A cura dell’Avv. Stefano di Matteo e dell’Avv. Stefano Sartore - STUDIO INTLAW.IT
L’articolo studia l’importante decisione dell’A.B.F. – Collegio di Milano, positiva nei confronti del cliente, che ha stabilito che Poste Italiane debbano applicare l’originaria liquidazione stampigliata nel retro del buono, corrispondendo i maggiori interessi previsti precedentemente all’entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.
Il carattere innovativo della decisione risiede nel fatto allarga tale riconoscimento anche nel caso in cui il buono sia già stato pagato al risparmiatore.
Tutti i risparmiatori in possesso di buoni fruttiferi postali anche di vecchia emissione potranno rivolgersi allo Studio Intlaw per reclamare gli interessi nella misura corretta!!!
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La questione analizzata concerne la liquidazione di un buono fruttifero postale da parte di Poste Italiane.
Il D.M. 13.06.1986 (in vigore dal 01/07/1986) n. 148, visti gli enormi interessi riconosciuti ai risparmiatori per invogliarli a “prestare i propri risparmi” allo Stato, provvide a correggere il tasso riconosciuto agli stessi al fine di evitare una palese emorragia nelle casse dell’allora ente pubblico facente capo al ministero delle poste e telecomunicazioni.
Tralasciando l’opportunità e la validità di un provvedimento retroattivo, del quale ci si permette di sottolineare i fortissimi dubbi di legittimità, seppur fittiziamente ammesso dalle corti italiane, Poste Italiane provvide a riutilizzare i vecchi moduli per continuare la raccolta di fondi, con la specifica modifica apportata mediante un timbro sulla parte anteriore del buono ed uno su quella posteriore.
Il primo modificava la serie da P a Q/P, il secondo, invece, ne rideterminava il saggio dal primo al ventesimo anno. I buoni fruttiferi in questione erano, però, trentennali; restava quindi scoperto il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno. Nel caso di specie, si trattava di un buono fruttifero postale serie Q/P del valore di 2.000.000,00 di Lire emesso il 2.7.1987 (già rimborsato in data 20 maggio 2020).
La somma derivata dalla liquidazione dello stesso è stata, quindi, palesemente inferiore a quanto dovuto a causa dalla mancanza di rideterminazione degli interessi per il periodo predetto.
Se è vero, che il buono in esame era stato emesso posteriormente all’emanazione del D.M. 13/06/1986, quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta (D.M. 13 giugno 1986) nulla disponga al riguardo, sicché deve considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono.
La dicitura prevedeva la liquidazione di lire 516.300 ogni ulteriore bimestre maturato oltre il 20° anno solare successivo a quello di emissione.
Il calcolo, molto semplice, prevede in un periodo di 10 anni (21° - 30° anno) sessanta bimestri: detta somma, quindi, risulterebbe essere estremamente superiore a quella accordata in sede di liquidazione da parte di Poste Italiane.
Seppure la questione sia già stata affrontata in questi ultimi mesi dall’ABF, la novità della decisione in commento concerne il fatto che è stato riconosciuto il diritto ad ottenere il quantum anche se il buono era stato già liquidato in precedenza ma con importo inferiore al dovuto.