A cura dell'Avv. Davide Landi
L'accesso agli atti ex L. 241/1990 può essere effettuato anche dal singolo cittadino, ma molte volte l'assistenza di un legale può essere utile per evitare poi spiacevoli preclusioni nella fase giudiziale, come dimostra il seguente caso.
Il TAR per il Veneto ha avuto modo di pronunciarsi, infatti, in un caso di richiesta di accesso agli atti, nel quale il ricorrente lamentava violazione di legge per mancato rispetto degli artt. 3 e 22 L. 241/1990.
Il TAR nel caso di specie ha avuto modo di affrontare la tematica della legittimazione in via straordinaria di un soggetto a far valere una posizione giuridica soggettiva altrui, principio mutuato dall'art. 81 c.p.c. Il ricorrente infatti agiva per un atto compiuto da lui stesso, ma posto in essere per conto di altro soggetto, che sarebbe ugualmente stato legittimato a compierlo.
Il Tribunale amministrativo ha fatto riferimento per dirimere la questione all'art. 22 L. 241/1990, che consente l'accesso solo a chi presenti "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso", escludendo nel caso di specie la legittimazione del ricorrente per mancanza dei presupposti di legge.
Purtroppo nella fase giudiziale non si è potuto neppure ricorrere in via subordinata agli istituti dell'accesso civico (così come definito dal d.lgs. n. 33/2013, cd. Testo Unico per la trasparenza delle P.A) e dell'accesso civico generalizzato (introdotto dal d.lgs. n. 97/2016 sulla base dell'anglosassone Freedom of information act), avendo il TAR escluso l'eventuale applicabilità nel caso di specie delle disposizioni in tema, dato che il ricorrente aveva richiesto l'accesso già in via amministrativa esclusivamente sulla base dell'art. 22 L. 241/1990 e non essendo consentito al Giudice di mutare il titolo dell'accesso (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 2 aprile 2020, n. 10).